È un reato che si verifica quando qualcuno obbliga qualcun altro a compiere o subire contatti sessuali (dalla penetrazione ai toccamenti ecc.).
Elementi caratteristici di questo reato sono la violenza fisica o la violenza morale (per esempio la minaccia), l’inganno (che si verifica quando il colpevole si sostituisce ad un’altra persona fisicamente senza che la vittima lo sappia oppure dichiara di essere un’altra persona, per esempio un medico) o l’abuso di autorità (che si realizza quando l’abusante ha una posizione di superiorità rispetto alla vittima, ad esempio l’insegnante rispetto allo studente).
L’abusante è colui o colei che costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali: può essere maggiorenne o minorenne, come nell’ipotesi di un abuso commesso da un adolescente più grande nei confronti di uno più piccolo.
La vittima, o abusato, è colui o colei che è costretto a compiere o subire atti sessuali che invadono la sua sfera personale: può essere un minorenne o maggiorenne, di qualunque genere, identità di genere, orientamento sessuale.
Spesso l’abusante è il partner (o più in generale la persona con cui si hanno rapporti intimi): in questo caso, è colpevole se (i) volutamente causa dolore fisico durante i rapporti sessuali; (ii) se utilizza oggetti o giochi che causano dolore o umiliazione senza il consenso del partner; (iii) se usa parole di disprezzo nei suoi confronti; (iv) se si rifiuta di usare metodi contraccettivi; (v) se, pur sapendo di essere affetto da malattie sessualmente trasmissibili, non prende le dovute precauzioni per evitare il contagio.
Attenzione però: il colpevole può essere anche una persona sconosciuta, un componente della famiglia, un amico o più in generale una persona cara e di cui ci si fida: in quest’ultimo caso insieme all’abuso sessuale vi è un abuso di fiducia, di potere o di autorità.