È un reato (che può inquadrarsi in quello di molestia previsto e punito dall’articolo 660 del Codice penale italiano) che si configura quando una persona utilizza espressioni volgari a sfondo sessuale o mette in atto forme di corteggiamento invasivo ed insistito nei confronti della vittima.
Si parla di molestie sessuali sul luogo di lavoro in caso di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (art. 26, comma 2 Codice delle Pari Opportunità).