L’istigazione al suicidio è un reato disciplinato dall’articolo 580 del Codice penale, di cui si rende colpevole chiunque spinga altri al suicidio o rafforzi l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione.
Se il suicidio si realizza, l’istigatore è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene ma dal tentativo di suicidio deriva una lesione personale grave o gravissima è prevista la reclusione per un periodo che va da uno a cinque anni.