La sostituzione di persona è un reato perseguibile d’ufficio per cui sussiste obbligo di segnalazione e denuncia. È disciplinato dall’articolo 494 del Codice Penale, e punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, attraverso le seguenti fattispecie:
- Sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona;
- Attribuendo a sé o ad altri un falso nome;
- Attribuendo a sé un falso stato;
- Attribuendo a sé una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.