La prostituzione minorile è un reato disciplinato dall’articolo 600 bis del Codice penale.
Sono punibili i soggetti che:
- Reclutano o inducono alla prostituzione un minore di 18;
- Favoriscono, sfruttano, gestiscono la prostituzione di un minore di 18 anni;
- Compiono atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi
Compiere atti sessuali con un minore di 14 anni configura invece il reato di violenza sessuale perché si presuppone che non possa esprimere liberamente il consenso ad un rapporto sessuale.